Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6266 del 18/03/2014 (Rv. 630067 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE | Danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomelite - Indennizzo riconosciuto dalla legge n. 210 del 1992 - Condizioni - Nesso causale tra la somministrazione del vaccino e danno - Sussistenza - Necessità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE
In tema di responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomelite, il diritto all'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n. 210 è riconosciuto solo nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, di rigetto della domanda del ricorrente, il quale aveva dedotto l'inefficacia del vaccino somministrato, e non il nesso causale diretto tra quest'ultimo e la malattia successivamente contratta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 04/02/1966 num. 51 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)