Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24959 del 23/10/2017 (Rv. 646131 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE | Danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria - Onere della prova a carico dell'interessato - Contenuto - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE
In tema di danni da vaccinazione obbligatoria, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, grava sull'interessato l'onere di provare l'effettuazione della somministrazione vaccinale, il verificarsi del danno alla salute e il nesso causale tra la prima e il secondo, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso - avverso sentenza di merito che aveva aderito alle conclusioni del c.t.u., secondo il quale tra la sindrome autistica e le vaccinazioni obbligatorie esiste la mera possibilità di una correlazione eziologica, ma non un rilevante grado di probabilità scientifica - per avere la parte ricorrente contestato le conclusioni del c.t.u. senza evidenziarne una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, ma esprimendo un mero dissenso diagnostico, tradottosi in una non consentita critica del convincimento del giudice).
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)