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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25119 del 24/10/2017 (Rv. 646271 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE | Danni conseguenti a vaccinazione contro la poliomelite - Indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 - Nesso causale - Sussistenza – Necessità - Criterio del "più probabile che non" - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646271-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE

In tema di danni da vaccinazione obbligatoria, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio "del più probabile che non", da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in un caso di vaccinazione antipolio somministrata in epoca molto risalente nel tempo, aveva escluso la ragionevole probabilità scientifica dell'imputazione della poliomelite alla vaccinazione in considerazione della bassa incidenza statistica, attestata dalla c.t.u., omettendo di valorizzare gli elementi presuntivi presenti).

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)