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Sez. U, Sentenza n. 2123 del 12/10/1965 (Rv. 314040 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IN GENERE - CONDANNA NELLE SPESE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1965-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/314040-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IN GENERE - CONDANNA NELLE SPESE - INAMMISSIBILITA.*

L'ufficio del pubblico ministero non puo sostenere l'Onere delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza. (Conf. 346/56, 2184/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)