Sez. 1, Sentenza n. 13774 del 20/09/2002 (Rv. 557498 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione - Contestazione immediata - Necessità - Omissione, pur se possibile - Conseguenze.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
La disposizione generale sulle sanzioni amministrative dettata dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n.689, secondo cui è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa, non trova applicazione in ordine alle violazioni del codice della strada, per le quali gli artt. 200 e 201 del codice della strada stabiliscono una diversa disciplina speciale. Ne consegue che l'accertata omissione della immediata contestazione dell'addebito, non ostante la provata possibilità della sua effettuazione, incide sulla legittimità del successivo provvedimento sanzionatorio, che va pertanto annullato.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 200, Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 383, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)