Sez. L, Sentenza n. 5806 del 10/03/2010 (Rv. 612168 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Contestazione disciplinare dopo la sentenza penale di condanna - Termini previsti dalla contrattazione collettiva e dalla legge n. 97 del 2001 - Alternatività - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE
In materia di procedimento disciplinare per i pubblici dipendenti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 2001 n. 97, recante norme sul rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare, i termini previsti dalla contrattazione collettiva per la contestazione dell'addebito, destinati ad entrare in vigore con la costituzione dell'ufficio competente per la contestazione disciplinare da essa previsto, sono alternativi a quelli previsti dall'art. 5, quarto comma, della legge citata per lo stesso ufficio a seguito della avvenuta comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna del lavoratore incolpato. Tale ultima disposizione ha riformulato la disciplina dell'art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990, prevedendo che il procedimento disciplinare debba avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, debba proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare e che il procedimento debba concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'art. 653 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1990 num. 19 art. 9 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)