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Sez. L, Sentenza n. 11827 del 27/05/2014 (Rv. 631061 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Termini per iniziare o proseguire il procedimento disciplinare in relazione a procedimento penale - Termini di cui alla legge n. 97 del 2001 - Rinvio alternativo ai termini di cui alla contrattazione collettiva - Soppressione operata dal d.lgs. n. 150 del 2009.
Stato
decisa il 2014-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631061-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In materia di procedimento disciplinare, collegato a procedimento penale, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 2001 n. 97, i termini per dare inizio, o, in caso di intervenuta sospensione, per disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare, sono quelli stabiliti dall'art. 5, comma 4, di detta legge. Nel dettare tali termini legali lo stesso art. 5, comma 4, nella sua formulazione originaria, rinviava anche ai termini stabiliti dalla contrattazione collettiva per la contestazione dell'addebito, destinati ad entrare in vigore con la costituzione dell'ufficio competente per la contestazione disciplinare e comunque alternativi rispetto a quelli legali (nei limiti di cui all'art. 8 della stessa legge). Peraltro, in seguito alla modifica del citato art. 5, comma 4, introdotta dall'art. 72, comma 2, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il rinvio ai termini previsti dalla contrattazione collettiva è stato soppresso.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/2001 num. 97 art. 5 com. 4, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 8, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 72 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)