diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 16997 del 29/11/2002 (Rv. 558843 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE | Ammissione di mezzi istruttori - Obbligo del giudice - Esclusione - Provvedimento relativo - Revocabilità implicita - Sussistenza - Mancata presentazione dei testi ammessi e citati - Accompagnamento a mezzo della forma pubblica - Obbligo del giudice - Esclusione - Conseguenze sul piano impugnatorio in sede di legittimità.
Stato
decisa il 2002-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558843-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE

L'ammissione di mezzi istruttori in appello è soggetta ad una valutazione discrezionale del giudice e si esprime in un provvedimento (anche implicitamente) revocabile, così come discrezionale è l'ordine di accompagnamento a mezzo della forza pubblica dei testi citati e non presentatisi all'udienza fissata; l'esercizio di tali poteri da parte del giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità solo se, interferendo sull'apprezzamento del materiale probatorio, si traduca in un vizio di motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, non configurandosi la relativa censura come error in procedendo (e non abilitando perciò il giudice di legittimità alla lettura diretta degli atti), è necessario che nel ricorso per cassazione sia dimostrata la "decisività" delle testimonianze non assunte, riportando testualmente le circostanze sulle quali i testi avrebbero dovuto deporre.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 356, Cod. Proc. Civ. art. 255 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)