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Sez. L, Sentenza n. 1950 del 27/01/2011 (Rv. 616251 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Dichiarazione di invalidità del licenziamento - Diritto del lavoratore al risarcimento del danno - Presupposti - Responsabilità oggettiva del datore di lavoro - Configurabilità solo per il limite minimo delle cinque mensilità di retribuzione - Commisurazione del danno alle retribuzioni - Presunzione "iuris tantum" di lucro cessante - Imputabilità dell'inadempimento al datore di lavoro ex art. 1218 cod. civ. - Conseguenze - Fattispecie relativa a giustificato rifiuto del dipendente a riprendere l'attività lavorativa.
Stato
decisa il 2011-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616251-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

L'art. 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nel prevedere, in caso di invalidità del licenziamento, la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto del licenziamento stesso, mediante corresponsione di una indennità commisurata alla retribuzione non percepita, stabilisce una presunzione "iuris tantum" di lucro cessante il cui presupposto è l'imputabilità al datore di lavoro dell'inadempimento, fatta eccezione per la misura minima del risarcimento, consistente in cinque mensilità di retribuzione, la quale è assimilabile ad una sorta di penale, avente la sua radice nel rischio di impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione, avendo i giudici di merito dapprima affermato che il periodo di assenza della lavoratrice, seguito ad un licenziamento non intimato in forma scritta e ad aggressioni verbali con le quali era stato provocato l'allontanamento della dipendente dall'azienda, era giustificato, sia per la certificazione medica inviata attestante l'impossibilità a recarsi ai lavoro sia per ottenere una chiarificazione dei fatti dal datore di lavoro, sicché la lavoratrice non aveva immotivatamente rifiutato di riprendere l'attività lavorativa cui il datore di lavoro l'aveva invitata, negando l'esistenza del recesso, ed avendo poi gli stessi giudici ritenuto, proprio alla luce dei predetti inviti, di limitare la sanzione risarcitoria relativa al licenziamento illegittimo successivamente disposto e conseguente alla presunta assenza ingiustificata della dipendente).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)