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Sez. L, Sentenza n. 8364 del 03/05/2004 (Rv. 572557 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Dichiarazione di invalidità del licenziamento - Diritto del lavoratore al risarcimento del danno - Presupposti soggettivi - Responsabilità oggettiva del datore di lavoro - Configurabilità solo per il limite minimo delle cinque mensilità di retribuzione - Commisurazione del danno alle retribuzioni - Presunzione "iuris tantum" di lucro cessante - Imputabilità dell'inadempimento al datore di lavoro ex art. 1218 cod. civ. - Inadempimento derivante dal rifiuto, da parte del lavoratore, della prestazione lavorativa quale forma di autotutela ex art. 1460 cod. civ. - Esclusione del risarcimento del danno oltre la misura minima - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572557-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

L'art. 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nel prevedere, in caso di invalidità del licenziamento, la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto del licenziamento stesso, mediante corresponsione di una indennità commisurata alla retribuzione non percepita, stabilisce una presunzione "iuris tantum" di lucro cessante. Presupposto indefettibile per l'applicabilità di tale disposizione, che costituisce una specificazione del generale principio della responsabilità contrattuale, è l'imputabilità al datore di lavoro dell'inadempimento, fatta eccezione per la misura minima del risarcimento, consistente in cinque mensilità di retribuzione, la quale è assimilabile ad una sorta di penale, avente la sua radice nel rischio di impresa. Ne consegue che ove il licenziamento sia intervenuto in un periodo di sospensione del rapporto di lavoro per effetto dell'esercizio, ex art. 1460 cod. civ., dell'autotutela del lavoratore, che abbia rifiutato di eseguire la propria prestazione a fronte dell'inadempimento di quella del datore di lavoro, non essendo configurabile, per tale periodo, il diritto alla retribuzione, in considerazione della forma di tutela scelta dal lavoratore in sostituzione della normale tutela giurisdizionale, non può operare la predetta presunzione di lucro cessante. Pertanto, in tale ipotesi, correttamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, in caso di invalidità del licenziamento dallo stesso intimato al lavoratore, è limitata al minimo di legge delle cinque mensilità di retribuzione.(Nella specie, il giudice di merito aveva rilevato che l'illegittima estromissione della lavoratrice era durata fino al giorno antecedente a quello nel quale era stata offerta la ripresa dell'attività lavorativa presso la filiale di Mantova. Tale offerta, che se accettata, avrebbe limitato l'estromissione dall'azienda a meno di cinque mesi, era stata valorizzata dal tribunale per limitare a cinque mensilità di retribuzione la misura del risarcimento del danno. A fronte della contestazione della lavoratrice in ordine all'oggetto dell'offerta, la riassunzione e non già la reintegrazione, la S.C. ha ritenuto tale circostanza idonea ad essere valutata dal giudice di merito, secondo il suo prudente apprezzamento non censurabile in sede di legittimità ove immune da vizi di motivazione, nella quantificazione del danno risarcibile)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1460, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)