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Sez. 1, Sentenza n. 9782 del 03/10/1990 (Rv. 469376 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI - INDENNITÀ DI BUONUSCITA EROGATA DALL'ENPAS - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE E COMPLEMENTARE - DOMANDA DEL DIPENDENTE STATALE DIRETTA AL RIMBORSO DI PARTE DEL TRIBUTO PER I PIÙ FAVOREVOLI CRITERI EX SENTENZA N. 400 DEL 1987 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PRESENTAZIONE NEL VIGORE DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973 - DECADENZA EX ART. 38 D.P.R. CIT. - OPERATIVITÀ - DEROGA RIGUARDANTE L'IRPEF POSTERIORE AL PRIMO GENNAIO 1980 EX ARTT. 4 E 5 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1985 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469376-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI - INDENNITÀ DI BUONUSCITA EROGATA DALL'ENPAS - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE E COMPLEMENTARE - DOMANDA DEL DIPENDENTE STATALE DIRETTA AL RIMBORSO DI PARTE DEL TRIBUTO PER I PIÙ FAVOREVOLI CRITERI EX SENTENZA N. 400 DEL 1987 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PRESENTAZIONE NEL VIGORE DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973 - DECADENZA EX ART. 38 D.P.R. CIT. - OPERATIVITÀ - DEROGA RIGUARDANTE L'IRPEF POSTERIORE AL PRIMO GENNAIO 1980 EX ARTT. 4 E 5 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1985 - ESCLUSIONE.*

Anche con riguardo all'indennità di buonuscita erogata dall'e.N.P.a.S., in favore del dipendente statale collocato a riposo, previo versamento dell'imposta di ricchezza mobile e complementare alla stregua del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, la domanda del dipendente stesso, rivolta al rimborso di parte del tributo in conformità dei più favorevoli criteri risultanti dall'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 400 del 1987, presentata nel vigore del d.P.R. 602/1973 (senza che si fosse precedentemente maturata la decadenza dal rimborso a norma dell'art. 171 del d.P.R. n. 645/1958) non si sottrae alla decadenza contemplata dall'art. 38, secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per effetto del decorso di diciotto mesi dal versamento, poiché si verte in tema di "versamento diretto" (e non di "ritenuta diretta", ai sensi dell'art. 37 del citato d.P.R. n. 602 del 1973) operato dall'e.N.P.a.S., tramite apposito fondo, in qualità di sostituto d'imposta, senza che sia applicabile rispetto al tributo suddetto la deroga riguardante l'IRPEF corrisposta posteriormente al primo gennaio 1980 (per cui il combinato disposto dagli artt. 4 e 5 della legge n. 482 del 1985, consente l'invocabilità dei nuovi criteri "in ogni caso"). (Conf 4318/89, mass n 463927).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 87 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 89 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)