Sez. 1, Sentenza n. 2574 del 23/03/1996 (Rv. 496540 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. - Dipendente statale collocato a riposo nel 1973 - Legge 26 settembre 1985 n. 482 - Applicabilità - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
Con riguardo all'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. in favore di dipendente statale collocato a riposo nel 1973, trattandosi di rapporto in ordine al quale i presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente al primo gennaio 1974, esso - anche in forza delle disposizioni di cui agli artt. 83 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 - resta disciplinato esclusivamente alla normativa in tema di imposte di ricchezza mobile e complementare sul reddito, e quindi non gli è applicabile la legge 26 settembre 1985 n. 482, che concerne soltanto la disciplina dell'I.R.P.E.F..
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 86, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 83 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)