Sez. 1, Sentenza n. 4671 del 27/04/1995 (Rv. 492035 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Prelievo tributario sull'indennità di buonuscita - Rimborso - Istanza - Termini.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
Il prelievo tributario eseguito dall'E.N.P.A.S. sull'indennità di buonuscita deve essere inquadrato tra le ipotesi di "versamento diretto" (art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602) e non tra quelle di "ritenuta diretta" di cui all'art. 37 del citato D.P.R.. Pertanto in materia di rimborsi sia di somme versate per imposte di ricchezza mobile e complementare, sia di somme versate per IRPEF (secondo i rispettivi periodi di riferimento) su indennità di buonuscita, è applicabile la disposizione di cui all'art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973 (il quale prevede la decadenza dell'istanza per decorso del termine di diciotto mesi dal versamento) e non il precedente art. 37, che invece sottopone la domanda di restituzione delle imposte pagate col sistema della ritenuta diretta al più ampio termine decennale di prescrizione. La decadenza ex art. 38 citato non trova, però, applicazione allorché si verta in tema di rimborsi I.R.P.E.F., cui sia applicabile il regime normativo di cui alla legge 26 settembre 1985 n.482 (come modificata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 1986), e si sia in presenza di liquidazione della indennità posteriore al primo gennaio 1980.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)