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Sez. 1, Sentenza n. 11800 del 27/05/2011 (Rv. 618053 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Ente espropriante - Delega all'occupazione ad altro ente o impresa - Conseguenze - Responsabilità solidale del Comune per occupazione illegittima - Configurabilità - Legge Regione Sicilia n. 95 del 1977 - Portata derogatoria del principio della corresponsabilità del Comune - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618053-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di espropriazione, l'ente espropriante (nella specie, il Comune), che resta pur sempre "dominus" della procedura anche nella ipotesi in cui ricorra (art. 60 legge 22 ottobre 1971 n. 865) all'istituto della delega, è responsabile dell'operato del delegato (si tratti di un ente di una cooperativa o di un'impresa) poiché la legge dispone che l'espropriazione si svolge non soltanto "in nome e per conto" del delegante, ma anche "d'intesa" con quest'ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corresponsabilità con il delegato per i danni da questi materialmente arrecati, senza che assuma rilievo - qualora sia, comunque, avvenuta la radicale trasformazione del fondo in difetto di tempestiva emanazione del decreto di esproprio - la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato e senza che possa invocarsi il disposto dell'art. 16 legge reg. Sicilia 5 dicembre 1977, n. 95, a mente del quale le cooperative provvedono direttamente all'acquisizione delle aree d'impianto mediante espropriazione, previa stipula della convenzione di cui all'art. 35 legge 22 ottobre 1971, n. 865, poiché il precedente art. 15 dispone, al secondo comma, che, alle espropriazioni in parola, si applicano, pur sempre, le disposizioni di cui alla legge n. 865 del 1971 e, pertanto, anche quella di cui all'art. 60 citato.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60, Legge Reg. Sicilia 05/12/1977 num. 95 art. 15, Legge Reg. Sicilia 05/12/1977 num. 95 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)