Sez. L, Sentenza n. 3222 del 10/10/1975 (Rv. 377336 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - PROVVEDIMENTO NEGATIVO - ACQUIESCENZA - DOMANDA PER INFERMITA DIVERSA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - PROVVEDIMENTO NEGATIVO - ACQUIESCENZA - DOMANDA PER INFERMITA DIVERSA - ESCLUSIONE.*
Poiche il concetto di acquiescenza ad un provvedimento presuppone Atti inequivocamente incompatibili con la volonta di impugnarlo, non puo ravvisarsi acquiescenza al provvedimento dell'INPS di diniego della pensione d'invalidita nell'avere l'interessato, successivamente all'esperimento del procedimento amministrativo e prima di agire in giudizio, proposto altra domanda di pensione per infermita diverse, giacche tale domanda deve intendersi proposta a scopo cautelativo, per conseguire la prestazione sia pure con decorrenza dalla data della sua presentazione e non per rinunciare alla precedente. (V 750/73, mass n 362985; 2030/67, mass n 329086).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)