Sez. 1, Sentenza n. 11372 del 18/11/1993 (Rv. 484376 - 01)
Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - Impugnazione - Per nullità - In genere | Provvedimento arbitrale qualificabile come "sentenza arbitrale" - Presupposto di ammissibilità dell'impugnazione - Configurabilità - Mancanza - Conseguenze - Predetto presupposto - Sussistenza - Accertamento di ufficio - Obbligo - Sussistenza.
Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - Impugnazione - Per nullità - In genere
L'impugnazione di nullità ex art. 828 cod. proc. civ. è proponibile solo nei confronti di un provvedimento arbitrale qualificabile come "sentenza arbitrale" di modo che la sussistenza di un siffatto provvedimento costituisce presupposto di ammissibilità dell'impugnazione stessa e la sua carenza preclude al giudice di pronunciare sui motivi di nullità dedotti con quell'atto; ne consegue che il giudice investito di tale impugnazione ha il dovere di accertare d'ufficio la sussistenza di tal presupposto, indipendentemente dalle opinioni manifestate dalle parti circa la natura del provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)