Sez. 1, Sentenza n. 8797 del 21/07/1992 (Rv. 478282 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere | Sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 30 gennaio 1980 - Rilevanza - Terreni a destinazione agricola - Espropriazione - Indennità definitiva - Determinazione - Criteri.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere
Anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 30 gennaio 1980, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, quinto, sesto e settimo comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865, la disciplina legislativa in ordine ai criteri per la determinazione dell'indennità definitiva per l'espropriazione dei terreni a destinazione agricola rimane fissata non solo nell'art. 15 della menzionata legge n. 865 del 1971, ma anche nel successivo art. 16, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, in quanto le disposizioni contenute nelle due norme risultano complementari ed inscindibili e concorrono a fissare la disciplina per le dette espropriazioni. Dalle fonti normative così individuate discende che l'indennità per le espropriazioni delle quali si tratta non è automaticamente pari al prezzo di mercato del fondo agricolo ed al suo valore venale, ma è invece commisurata al valore agricolo del fondo, ossia al valore determinato sulla base dei parametri costituiti sia dal valore medio (cioè ottenuto sulla media dei valori concretamente individuati), nell'anno solare precedente al provvedimento ablativo, dei terreni ubicati nell'ambito della medesima regione agraria, nei quali erano praticate le stesse colture in opera nel fondo espropriato, sia dall'incidenza dell'espropriazione nei riguardi dell'azienda agricola della quale il fondo è elemento, ivi compresa la diminuzione di valore dell'area residuata dopo l'espropriazione, che costituisce un pregiudizio dell'azienda.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)