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Sez. 1, Sentenza n. 15288 del 29/11/2000 (Rv. 542243 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Terreno agricolo - Espropriazione parziale - Indennità unica - Determinazione - Necessità - Criterio differenziale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2000-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542243-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In ipotesi di espropriazione parziale di un fondo agricolo, il giudice procede alla determinazione di un'unica indennità sulla base delle disposizioni degli artt. 15 e 16 della legge n. 865 del 1971 e del criterio cd. "differenziale" dettato dall'art. 40 della legge n. 2359 del 1865; tenendo, quindi, conto dell'incidenza dell'espropriazione nei riguardi dell'azienda agricola della quale il fondo è elemento, ivi compresa la diminuzione di valore dell'area residuata dopo l'espropriazione, che dell'azienda costituisce un pregiudizio.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)