Sez. L, Sentenza n. 5890 del 26/05/1993 (Rv. 482518 - 01)
Esecuzione forzata - Assegnazione - Beni assegnandi - Mobili - Crediti e cose dovute dal terzo | Assegnazione dal credito pignorato presso terzi - Effetto satisfattivo - Immodificabilità ed irrevocabilità- Conseguenze - Rinuncia agli atti esecutivi - Effetti estintivi dell'esecuzione - Esclusione.
Esecuzione forzata - Assegnazione - Beni assegnandi - Mobili - Crediti e cose dovute dal terzo
Ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ. l'ordinanza del Pretore, giudice dell'esecuzione, di assegnazione del credito pignorato presso terzi all'unico creditore procedente ha immediato effetto satisfattivo ed è immodificabile ed irrevocabile; la successiva rinuncia agli atti esecutivi dello stesso creditore non ha quindi effetti estintivi della esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 632
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)