Sez. 3, Sentenza n. 3976 del 18/03/2003 (Rv. 561189 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO | Dichiarazione del terzo di essere debitore delle somme pignorate - Ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo - Natura ed efficacia - Titolo esecutivo - Sussistenza - Efficacia per le spese necessaria alla attuazione del titolo - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO
In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553, cod. proc. civ., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario ed ha tale efficacia anche per le spese conseguenti e necessarie per la sua concreta attuazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)