Sez. 3, Sentenza n. 4494 del 28/03/2001 (Rv. 545249 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO | Titoli in possesso del terzo - Ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ.- Contenuto - Assegnazione e contestuali disposizioni per la conversione in denaro dei titoli - Intervenuta esecuzione del provvedimento nella parte relativa all'assegnazione - Modificabilità o revocabilità dell'ordinanza - Preclusione - Operazioni di conversione in denaro - Incidenza sulla modificabilità o revocabilità dell'ordinanza eseguita - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO
Allorquando nell'ordinanza di assegnazione di crediti di cui all'art. 553 cod. proc. civ. sia disposto che i titoli in possesso del terzo (nella specie Certificati di Credito del Tesoro e libretti di risparmio) siano convertiti in danaro e le parti non sollevino obbiezioni sul punto, la corrispondente operazione di trasformazione non appartiene all'esecuzione dell'ordinanza, ma si risolve nella attuazione della dichiarazione del terzo relativa al possesso dei titoli appartenenti al debitore esecutato. Siffatta attuazione non incide sull'ordinanza di assegnazione, la quale non è modificabile o revocabile se ha avuto già esecuzione nella parte in cui ha disposto l'assegnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 552, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)