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Sez. 2, Sentenza n. 2162 del 03/08/1966 (Rv. 324225 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECADENZA DELL'IMPUGNAZIONE - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - DISPOSIZIONE CONTENUTA NEL SECONDO COMMA DELL'ART 327 COD PROC CIV - PARTE COSTITUITA RIMASTA PRIVA DI PROCURATORE IN SEGUITO ALLA MORTE DI QUESTI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1966-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324225-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECADENZA DELL'IMPUGNAZIONE - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - DISPOSIZIONE CONTENUTA NEL SECONDO COMMA DELL'ART 327 COD PROC CIV - PARTE COSTITUITA RIMASTA PRIVA DI PROCURATORE IN SEGUITO ALLA MORTE DI QUESTI - INAPPLICABILITA.*

La disposizione contenuta nell'art 327, secondo comma, cod proc civ - secondo cui la decadenza dall'impugnazione, per il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, non si verifica nei confronti della parte contumace, la quale dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullita della citazione o della notificazione di essa e per nullita della notificazione degli Atti di cui all'art 292 - non puo trovare applicazione nei confronti della parte, gia regolarmente costituita e rimasta priva di procuratore in seguito alla morte di questi, in quanto essa ha avuto legale conoscenza del processo tramite la notificazione dell'atto introduttivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)