Sez. 1, Sentenza n. 2705 del 23/10/1973 (Rv. 366212 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - PER DECORSO DEL TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - CONTUMACE - INAPPLICABILITA - CONDIZIONI - PARTE COSTITUITA RIMASTA PRIVA DI PROCURATORE PER MORTE OD ALTRE EVENTI SIMILI DI COSTUI - ART 327, COMMA SECONDO COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - PER DECORSO DEL TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - CONTUMACE - INAPPLICABILITA - CONDIZIONI - PARTE COSTITUITA RIMASTA PRIVA DI PROCURATORE PER MORTE OD ALTRE EVENTI SIMILI DI COSTUI - ART 327, COMMA SECONDO COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
La disposizione contenuta nell'art 327, secondo comma, cod proc civ - secondo cui la decadenza dell'impugnazione, per il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, non si verifica nei confronti della parte contumace, la quale dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullita della citazione o della notificazione di essa e per nullita della notificazione degli Atti di cui all'art 292 - non puo trovare applicazione nei confronti della parte gia regolarmente costituitasi e rimasta priva di procuratore per morte o radiazione o cancellazione dall'albo o sospensione, in quanto essa ha avuto legale conoscenza del processo tramite la notificazione dell'atto introduttivo. (Conf 2162/66, mass n 324225).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)