Sez. 6, Sentenza n. 14882 del 17/03/2026 Ud. (dep. 24/04/2026) Rv. 289890-01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE | Modifica dell'art. 572 cod. pen. introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 181 del 2025 - Condotte violente e moleste proseguite dopo la cessazione della convivenza - Concorso del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi con quello di atti persecutori aggravati - Configurabilità - Ragioni.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE
Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, anche a seguito della novellazione dell'art. 572 cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b), legge 2 dicembre 2025, n. 181, che ha incluso nel novero delle parti lese anche la persona non più convivente, ove tra la stessa e il soggetto agente sussista un vincolo nascente dalla filiazione, concorre con quello di atti persecutori aggravati, di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., perpetrato con condotte violente e moleste che, avviate nell'ambito della comunità familiare, siano proseguite dopo la cessazione della convivenza, posto che non v'è assorbimento dei comportamenti criminosi successivi alla cessazione della convivenza in quelli maltrattanti ad essi antecedenti e non può applicarsi retroattivamente l'indicata novella, in ragione della sua natura di norma penale sfavorevole.
Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 612 bis com. 2, Legge 02/12/2025 num. 181 art. 1 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)