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Sez. 6, Sentenza n. 29928 del 29/05/2025 Ud. (dep. 28/08/2025) Rv. 288417-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE | "Famiglia" e "convivenza" ex art. 572 cod. pen. - Nozione - Cessazione della convivenza "more uxorio" - Maltrattamenti in famiglia - Configurabilità - Esclusione - Atti persecutori ex art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288417-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE

In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza "more uxorio" con la persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che dovesse ravvisarsi il reato di maltrattamenti in famiglia solo in ragione della permanenza di un legame di genitorialità condivisa tra imputato e persona offesa).

Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)