Sez. 5 - , Sentenza n. 26412 del 19/10/2018 (Rv. 651213 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni - Riconoscimento di credito di imposta alla società "madre" francese - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In materia di imposte sui dividendi, la Convenzione italo-francese (artt. 10 e 24) non consente di riconoscere alla società-madre francese che abbia ricevuto dividendi esenti dalla società-figlia residente in Italia il credito di imposta previsto dalla fonte convenzionale (cd. "avoir fiscal"), in quanto, diversamente, la stessa fruirebbe di un duplice beneficio, senza che assuma rilevanza la previsione di una ritenuta alla fonte di matrice pattizia nella misura del cinque per cento, atteso che tale abbattimento marginale può solo ridurre l'effetto distorsivo della doppia non-imposizione, ma non eliderlo del tutto.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435 art. 5, Direttive del Consiglio CEE 22/12/2003 num. 123, Decreto Legisl. 06/03/1993 num. 136, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, Legge 07/01/1992 num. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)