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Sez. 5, Sentenza n. 8621 del 15/04/2011 (Rv. 617554 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO | Dividendi azionari - Versati da una società italiana a società madre residente in Francia - Regime fiscale - Opzione da parte della società madre per il credito di imposta - Ritenuta del 5% sui dividendi in virtù della Convenzione Italia - Francia - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617554-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO

In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia residente in Italia ad una società madre residente in Francia, cui sia stato riconosciuto il credito di imposta, va applicata la ritenuta del 5%, in applicazione degli artt. 10 e 24 della Convenzione tra Italia e Francia sulle doppie imposizioni, recepita con legge 7 gennaio 1992, n. 20, in quanto il contenuto di essa non contrasta con la Direttiva del Consiglio CEE, 23 luglio 1990, n. 90/435/CEE, prevalendo tale disciplina, prescelta dal contribuente, sul dettato dell'art. 27-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che consente alla società di optare per l'esenzione della ritenuta sui dividendi, ma senza credito di imposta, con la conseguenza che l'opzione della società madre per il riconoscimento del credito di imposta esclude l'applicazione del diverso regime di cui al citato art. 27 del d.P.R. n. 600, che non prevede e non consente il cumulo dei due benefici.

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1992 num. 20 art. 10, Legge 07/01/1992 num. 20 art. 24, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1992 num. 435, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)