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Sez. U, Sentenza n. 1160 del 23/04/1974 (Rv. 369169 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - QUESTIONI PURAMENTE ESTIMATIVE - NOZIONE - COGNIZIONE DA PARTE DELL'AGO - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369169-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - QUESTIONI PURAMENTE ESTIMATIVE - NOZIONE - COGNIZIONE DA PARTE DELL'AGO - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*

In tema di Tributi indiretti, sono questioni puramente estimative tutte quelle in cui la scelta del criterio di valutazione e la Determinazione del valore imponibile non presuppongono la risoluzione di questioni giuridiche, ma risultano basate su operazioni di carattere tecnico, quali sono quelle che attengono alla rilevazione dell'obiettiva consistenza qualitativa e quantitativa del cespite, all'individuazione dei fattori del calcolo e all'espletamento di questo. Di tali questioni il giudice ordinario puo essere investito solo in Sede di impugnazione della decisione della commissione provinciale per le imposte, ai sensi dell'art 29, comma terzo, RDL 7 agosto 1936 n 16 39, per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per Mancanza od insufficienza di calcolo. (nella specie, in tema di finanziamento contro cessione in garanzia dei proventi di un film al netto delle provvigioni spettante alla ditta distributrice, ravvisatasi dall'ufficio l'enunciazione, nell'atto, di un mandato ad negotia a titolo oneroso - contratto di distribuzione - la SC ha qualificato questione di semplice estimazione quella concernente l'individuazione degli elementi di calcolo, per la valutazione del compenso spettante alla ditta distributrice, senza necessita di interpretazione delle clausole contrattuali ed ha ritenuto che l'AGO non potesse esserne investita direttamente con l'opposizione ad ingiunzione fiscale).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)