Sez. 3, Sentenza n. 3324 del 16/10/1968 (Rv. 336331 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
La pronuncia sulle spese di giudizio e censurabile in Sede di legittimita, sotto il profilo della violazione di legge, solo quando le spese stesse siano state poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre e rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Cassazione, l'apprezzamento sulla opportunita di compensare, in tutto o in parte, le spese medesime. Conforme alle sentenze n. 912-68, massima n. 332254 414-67, massima n. 326333 2879-66, massima n. 325459.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)