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Sez. 3, Sentenza n. 3324 del 16/10/1968 (Rv. 336331 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336331-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*

La pronuncia sulle spese di giudizio e censurabile in Sede di legittimita, sotto il profilo della violazione di legge, solo quando le spese stesse siano state poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre e rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Cassazione, l'apprezzamento sulla opportunita di compensare, in tutto o in parte, le spese medesime. Conforme alle sentenze n. 912-68, massima n. 332254 414-67, massima n. 326333 2879-66, massima n. 325459.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)