Sez. L - , Sentenza n. 15008 del 31/05/2019 (Rv. 653986 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO, IN ASPETTATIVA E IN DISPONIBILITÀ | Pubblico impiego privatizzato - Eccedenze di personale e mobilità collettiva - Collocamento in disponibilità - Risoluzione del rapporto di lavoro - Atto organizzativo di ridefinizione della dotazione organica - Criteri di individuazione degli esuberi - Previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali - Necessità - Omissione - Illegittimità dell'atto organizzativo - Conseguenze - Illegittimità del recesso.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO, IN ASPETTATIVA E IN DISPONIBILITÀ
In tema di eccedenze di personale e di mobilità collettiva tra amministrazioni pubbliche, l'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 183 del 2011, va coordinato con l'art. 6 dello stesso decreto, che, nel testo vigente dopo la modifica operata dal d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. in l. n. 135 del 2012, prescrive che i processi di riorganizzazione degli uffici che comportino individuazione di esuberi devono essere preceduti dall'informazione alle organizzazioni sindacali e dall'esame congiunto con le stesse sui criteri per l'individuazione degli esuberi, esame imposto dall'art. 2 del richiamato d.l. n. 95 del 2012 anche per le procedure da avviare per ridurre le dotazioni organiche nei termini indicati dallo stesso art. 2, comma 1. Il difetto dell'esame congiunto, che deve precedere l'adozione dell'atto organizzativo di ridefinizione della dotazione organica, si risolve in un vizio di detto atto, che, anche quando è espressione di un potere unilaterale di diritto pubblico, può essere disapplicato dal giudice ordinario, quale atto presupposto, con conseguente illegittimità del recesso intimato all'esito della procedura ex art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 o del collocamento in disponibilità; nelle unità sanitarie locali, dove gli atti organizzativi hanno natura di atti di diritto privato, la cognizione del giudice ordinario nelle procedure di eccedenza di personale si estende all'atto presupposto e l'illegittimità di quest'ultimo, se adottato in violazione delle disposizioni di legge che disciplinano la variazione delle dotazioni organiche, si riflette sugli atti successivi della procedura.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 6 com. 1, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 2 com. 18 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Legge 12/11/2011 num. 183 art. 16, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 72 com. 11 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)