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Sez. L - , Sentenza n. 5544 del 06/03/2017 (Rv. 643429 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Esuberi inferiori alle 10 unità - Obbligo di attivazione della procedura sindacale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643429-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di eccedenze di personale di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009), ove la dichiarazione di esubero interessi un numero di lavoratori inferiori alle dieci unità, non trova applicazione la procedura di consultazione sindacale prevista dal comma 1 dello stesso articolo, la cui necessità è riservata alle eccedenze in numero superiore, ma in virtù del rinvio al comma 7, operato dal comma 2 del citato art. 33, la P.A. è solo tenuta a tentare ogni possibile riutilizzazione di tale personale prima della collocazione in disponibilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)