Sez. L, Sentenza n. 5222 del 13/06/1987 (Rv. 453817 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - MANCATA PUBBLICAZIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - IRROGAZIONE DI SANZIONE - NULLITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - MANCATA PUBBLICAZIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - IRROGAZIONE DI SANZIONE - NULLITÀ.*
La pubblicazione del cosiddetto codice disciplinare, prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, mediante "affissione in luogo accessibile a tutti" costituisce un Onere dell'imprenditore per il legittimo Esercizio, in concreto, del potere disciplinare e, quindi, per la validità dell'atto che ne costituisce espressione. È, pertanto, assolutamente nulla la sanzione irrogata in difetto di tale Forma di pubblicità, l'accertamento del cui assolvimento o meno è riservato, in caso di contestazione, al giudice del merito, e costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (V 4245/85, mass n 441739; (V 3322/84, mass n 435356; (V 1104/81, mass n 411660).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)