Sez. L, Sentenza n. 4245 del 18/07/1985 (Rv. 441739 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - REQUISITI DI LEGITTIMITÀ - PREVIA PUBBLICAZIONE DEL CODICE DISCIPLINARE MEDIANTE L'AFFISSIONE NEI LOCALI AZIENDALI - ESTREMI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - REQUISITI DI LEGITTIMITÀ - PREVIA PUBBLICAZIONE DEL CODICE DISCIPLINARE MEDIANTE L'AFFISSIONE NEI LOCALI AZIENDALI - ESTREMI.*
La pubblicazione del codice disciplinare mediante l'affissione nei locali aziendali (art. 7, primo comma, statuto dei lavoratori) costituisce l'indefettibile requisito di legittimità della sanzione e - perseguendo essa lo scopo sia di dichiarare formalmente quale sia il codice disciplinare applicabile sia di assicurarne un'agevole conoscibilità - è necessario che la suddetta affissione sia in atto al momento del fatto, che concreta la Mancanza disciplinare, nonché in quello della contestazione dell'addebito e dell'irrogazione della sanzione, mentre è inidonea la conoscenza del codice da parte dei dipendenti per una precedente e temporanea Forma di affissione o per l'avvenuta consegna di copia del codice medesimo. (V 1104/81, mass n 411660; (V 4754/78, mass n 394451; (V 1717/78, mass n 391128; (Conf 3322/84, mass n 435356; (contra 1249/85, mass n 439353).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)