Sez. 2, Sentenza n. 1469 del 15/05/1972 (Rv. 358117 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - AUMENTI DI ANZIANITA - IMPIEGATI E DIRIGENTI DI AZIENDE MINERARIE - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 22 APRILE 1960 - SCATTI BIENNALI - ININFLUENZA DEGLI AUMENTI DI MERITO - ASSORBIMENTO NEGLI AUMENTI PERIODICI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - AUMENTI DI ANZIANITA - IMPIEGATI E DIRIGENTI DI AZIENDE MINERARIE - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 22 APRILE 1960 - SCATTI BIENNALI - ININFLUENZA DEGLI AUMENTI DI MERITO - ASSORBIMENTO NEGLI AUMENTI PERIODICI - ESCLUSIONE.*
A differenza degli aumenti di anzianita, che sono previsti per i dirigenti rispettivamente dopo dieci o dopo venti anni, solo sino a concorrenza del venticinque per cento o del sessanta per cento del minimo contrattuale - con conseguente inapplicabilita dell'aumento di anzianita nel caso in cui le suddette percentuali siano gia state superate per effetti di aumenti di merito - gli scatti biennali previsti per gli impiegati dal contratto collettivo nazionale per gli impiegati addetti alle aziende minerarie del 22 aprile 1960 e applicabili anche ai dirigenti per effetto del rinvio contenuto nell'art 15 del contratto collettivo nazionale per i dirigenti dell'industria del 31 dicembre 1948, competono indipendentemente da qualsiasi aumento di merito e non possono essere quindi assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare, come testualmente dispone l'art 14 del citato contratto collettivo del 1960.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 02/01/1962 num. 317 art. 14, Legge 02/01/1962 num. 483 art. 15, Contr. Coll. 31/12/1948, Contr. Coll. 22/04/1960
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)