Sez. U, Sentenza n. 2685 del 29/04/1982 (Rv. 420534 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI PERIODICI DI ANZIANITÀ - DISCIPLINA - PERIODI ANTERIORI E POSTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CCNL 24 LUGLIO 1961 - DISTINZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI PERIODICI DI ANZIANITÀ - DISCIPLINA - PERIODI ANTERIORI E POSTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CCNL 24 LUGLIO 1961 - DISTINZIONE.*
L'art. 15 del C.C.n.L. del 31 dicembre 1948 per i dirigenti di aziende industriali (reso operante "erga omnes" con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 483), il quale rinvia, per quanto non espressamente contemplato, alle norme in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti delle medesime aziende, se compatibili con la figura del dirigente, non implica il riconoscimento, in favore di detti dirigenti, degli aumenti retributivi periodici (cosiddetti scatti d'anzianità) spettanti al personale impiegatizio. Tale rinvio, infatti, ancorché munito di forza di legge (e come tale suscettibile d'interpretazione diretta in Sede di legittimità), è sorto come patto contrattuale, e va valutato alla stregua dei criteri di ermeneutica negoziale fissati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., con la conseguenza che, in quanto inserito in un contratto diretto a disciplinare esclusivamente gli istituti normativi del rapporto di lavoro dei dirigenti, non può implicare alcuna ricezione di istituti del rapporto di lavoro degli impiegati di natura tipicamente retributiva. Da tanto deriva che il diritto degli indicati dirigenti agli aumenti periodici di retribuzione, prima dell'entrata in vigore dei contratti collettivi che lo hanno espressamente riconosciuto e regolamentato (a partire dal C.C.n.L. del 24 luglio 1961), non trova di per sè fondamento nella riportata disposizione del contratto collettivo del 1948. (Conf 3698/81; (Conf 339/81, mass n 410792; (Conf 1476/78, mass n 390854; (contra 3827/78, mass n 393391; (contra 3452/76, mass n 382212; (contra 1469/72, mass n 358117).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 31/12/1948 num. 15, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., Contr. Coll. 24/07/1961 num. 16, DPR 02/01/1962 num. 483 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)