Sez. L, Sentenza n. 3452 del 14/10/1976 (Rv. 382212 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA - DISCIPLINA EX ART 15 DEL CCNL DEL 31 DICEMBRE 1948 EFFICACE ERGA OMNES - DISPOSIZIONI MENO FAVOREVOLI DEL CCNL DEL 24 LUGLIO 1961 - ILLEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA - DISCIPLINA EX ART 15 DEL CCNL DEL 31 DICEMBRE 1948 EFFICACE ERGA OMNES - DISPOSIZIONI MENO FAVOREVOLI DEL CCNL DEL 24 LUGLIO 1961 - ILLEGITTIMITA.*
In forza dell'art 15 del CCNL del 31 dicembre 1948 per i dirigenti di aziende industriali, reso obbligatorio erga omnes con DPR 2 gennaio 1962 n 483, in favore dei predetti dirigenti vanno riconosciuti gli aumenti periodici di anzianita previsti dalla contrattazione collettiva riguardante gli impiegati di massima categoria, e, cioe, sui rispettivi minimi retributivi, le medesime percentuali di aumento, con le medesime scadenze periodiche. Detto sistema di progressione retributiva e applicabile anche dopo l'entrata in vigore del CCNL del 24 luglio 1961 riguardante gli stessi dirigenti, non operante erga omnes, le cui Disposizioni meno favorevoli in materia (art 16) sono illegittime, ai sensi dell'art 7 della legge 14 luglio 1959 n 741. (V 1469/72, mass n 358117).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 31/12/1948 num. 15, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 24/07/1961 num. 16, DPR 02/01/1962 num. 483 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)