Sez. 3, Sentenza n. 2070 del 02/06/1999 Cc. (dep. 09/10/1999) Rv. 215068 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA | Reato continuato - Computo della pena da sostituire - Criteri - "Ratio".
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA
In tema di patteggiamento sulla pena o sul rito per più reati uniti dal vincolo della continuazione, il giudizio sulla concedibilità della pena sostitutiva alla pena detentiva breve, ex art.53 della legge 24 novembre 1981, n.689, deve essere fatto con riferimento alla quantificazione della pena risultante all'esito della diminuzione di un terzo della pena da irrogare in concreto e perciò dopo l'aumento determinato dalla continuazione. Ciò in deroga al principio stabilito dall'ultimo comma del succitato art.53 che prevede come riferimento la pena per il reato più grave prima dell'aumento per la continuazione. Detto trattamento, derivante dalla disciplina specifica dei procedimenti speciali, costituisce una situazione di maggior favore per l'imputato ed è coerente con la funzione deflattiva attribuita a tali riti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)