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Sez. 6, Sentenza n. 5969 del 23/01/1997 Ud. (dep. 19/06/1997) Rv. 208307 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE | Far mancare alla famiglia i mezzi di sussistenza - Automatica sanzione penale dell'inadempimento degli obblighi civile - Esclusione - Mancata corresponsione delle somme dovute attribuibile ad indigenza assoluta ed incolpevole - Reato - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208307-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'ipotesi aggravata consistente nel far mancare ai familiari i mezzi di sussistenza, non ha carattere meramente sanzionatorio dell'obbligo civile derivante dalla sentenza di separazione, occorre perciò verificare che la mancata corresponsione delle somme dovute non sia da attribuire ad uno stato di indigenza assoluta da parte dell'obbligato. In tal caso infatti la indisponibilità di mezzi, se accertata e verificatasi incolpevolmente, esclude il reato in parola, valendo come esimente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)