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Sez. 6, Sentenza n. 37419 del 21/09/2001 Ud. (dep. 17/10/2001) Rv. 220712 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Incapacità economica assoluta del soggetto obbligato - Natura di esimente - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220712-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

In tema violazione degli obblighi di assistenza, l'asserita incapacità economica dell'obbligato può assumere valore di esimente, in virtù del principio "ad impossibilia nemo tenetur", solo allorché sia assoluta e non sia ascrivibile a colpa dell'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570 com. 2 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)