Sez. 2, Sentenza n. 6514 del 16/12/1980 (Rv. 410293 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE DOPO L'UDIENZA DI PRIMA TRATTAZIONE O NELL'UDIENZA FISSATA PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - PRECLUSIONE - OPPONIBILITA O RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - FORME.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE DOPO L'UDIENZA DI PRIMA TRATTAZIONE O NELL'UDIENZA FISSATA PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - PRECLUSIONE - OPPONIBILITA O RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - FORME.*
La preclusione alla possibilita di proporre la domanda riconvenzionale dopo l'udienza di prima trattazione o nell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni non e piu opponibile o rilevabile di ufficio se la parte, nel cui interesse la preclusione stessa e stabilita, anziche eccepire la tardivita e inammissibilita della domanda, abbia invece accettato il contraddittorio; e questa ipotesi ricorre non solo nel caso dell'esplicita adesione alla tardiva proposizione della domanda riconvenzionale, ma anche nel caso in cui la parte interessata si difenda mediante deduzioni che attengono al merito, ovvero si limiti a formulare una generica richiesta di rigetto della domanda stessa, non accompagnata dall'eccezione di inammissibilita. (Conf 1538/1977 mass n 385247; (Conf 2725/1971 mass n 353894; (Conf 656/66 mass n 321301).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)