Sez. 3, Sentenza n. 656 del 07/03/1966 (Rv. 321301 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - PROPOSTA FUORI TERMINE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - DECADENZA DELLA IMPUGNAZIONE IN ORDINE ALL'AMMISSIONE DELLA RICONVENZIONALE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - PROPOSTA FUORI TERMINE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - DECADENZA DELLA IMPUGNAZIONE IN ORDINE ALL'AMMISSIONE DELLA RICONVENZIONALE.*
La preclusione alla possibilita di proporre la domanda riconvenzionale dopo la prima udienza di trattazione o nell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, non e piu opponibile o rilevabile in Sede d'appello, se la parte, nel cui interesse la preclusione stessa e stabilita, anziche eccepire la tardivita e inammissibilita della domanda, abbia invece accettato il contraddittorio, questa ipotesi ricorre, non soltanto nel caso dell'esplicita adesione alla tardiva proposizione della domanda riconvenzionale, ma anche nel caso in cui la parte interessata si difenda mediante deduzioni ed eccezioni che attengono al merito ovvero si limiti a formulare una generica richiesta di rigetto della domanda stessa, non accompagnata dall'eccezione d'inammissibilita. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)