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Sez. 1, Sentenza n. 4680 del 05/11/1998 Ud. (dep. 14/04/1999) Rv. 213020 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE | Modificazione delle norme concernenti il regime delle prove - Principio "tempus regit actum" - Suo riferimento al momento della decisione - Necessità - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213020-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE

In tema di modificazione normativa relativa al regime delle prove, il principio "tempus regit actum" deve essere riferito al momento della decisione e non a quello dell'acquisizione della prova, atteso che il divieto di uso, colpendo proprio l'idoneità della prova a produrre risultati conoscitivi valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento, interviene allorché il procedimento probatorio non ha trovato ancora esaurimento, di modo che il divieto inibisce che i dati probatori, pur se acquisiti con l'osservanza delle forme previste dalle norme previgenti possano avere un qualsiasi peso sulla bilancia del giudizio. (Nella specie la S.C., chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità, nel giudizio di legittimità, dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, dato atto che sul principio sopra trascritto non ha inciso la sentenza n. 361 del 1998 della Corte costituzionale, ha rigettato egualmente il ricorso, sul rilievo che la struttura argomentativa della decisione impugnata reggeva indipendentemente dalle dichiarazioni predibattimentali delle cui utilizzabilità, alla luce del "jus superveniens", si controverteva).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 07/08/1997 num. 267 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)