Sez. 3, Sentenza n. 24575 del 17/03/2015 Ud. (dep. 10/06/2015) Rv. 264112 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | "Prima notificazione" ad imputato non detenuto - Nozione - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
L'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una "prima" notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina; né può considerarsi come "prima notificazione" all'imputato non detenuto, la prima notificazione effettuata dopo la scarcerazione a soggetto che aveva ricevuto le precedenti notifiche, nell'ambito dello stesso procedimento, versando nella condizione di detenuto. (Nella specie, il ricorrente aveva dedotto di non essere stato a conoscenza dello svolgimento del giudizio di rinvio in grado di appello, per il quale il decreto di citazione a giudizio era stato notificato ai sensi dell'art. 157, comma otto bis, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)