Sez. 3, Sentenza n. 19366 del 08/03/2016 Ud. (dep. 10/05/2016) Rv. 266584 - 01
NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. - Previo esperimento della notifica con le modalità di cui ai precedenti commi - Necessità - Esclusione - Natura "successiva" rispetto ad altra già eseguita nel corso dell'intero giudizio - Sufficienza - Ragioni.
NOTIFICAZIONI - IN GENERE
La notificazione mediante consegna al difensore di fiducia, di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., non presuppone il previo infruttuoso esperimento della stessa con le modalità di cui ai commi precedenti, bensì soltanto che si tratti di una notificazione "successiva" ad altra già eseguita, con le modalità ordinarie, non già nel grado, ma nel corso dell'intero processo. (In motivazione, la S.C. ha osservato che, una volta che il primo atto sia stato notificato con qualsivoglia delle modalità di cui all'art. 157, commi da 1 ad 8, e sia quindi intervenuta la nomina di un legale di fiducia, la notifica dei successivi atti ben può essere eseguita mediante diretta consegna al difensore medesimo, facendo affidamento sul vincolo che ormai lo lega al proprio assistito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)