Sez. 3, Sentenza n. 40314 del 30/03/2016 Ud. (dep. 28/09/2016) Rv. 267807 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Omesso versamento di tributi - Art. 13 D.Lgs. n. 158 del 2015 - Integrale pagamento del debito tributario - Causa di non punibilità - Applicabilità ai procedimenti in corso anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento - Sussistenza - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, la causa di non punibilità contemplata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 158 del 2015 - per la quale i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del decreto 74 del 2000 non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti - è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 74 art. 158 undecies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)