Sez. 3, Sentenza n. 30139 del 12/04/2017 Ud. (dep. 15/06/2017) Rv. 270464 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Omesso versamento di tributi - Art. 13 D.Lgs. n.74 del 2000 - Integrale pagamento del debito tributario - Causa di non punibilità - Applicabilità ai procedimenti in corso anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento - Sussistenza - Rinvio per l'adempimento - Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Nei reati tributari la causa di non punibilità ex art. 13 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come modificato ad opera della legge n. 158 del 2015, trova applicazione ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento di primo grado se i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e interessi, risultano essere stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti anche se a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previsto dalle norme tributarie.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 lett. TE CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)