Sez. 3, Sentenza n. 15237 del 01/02/2017 Ud. (dep. 28/03/2017) Rv. 269653 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Omesso versamento di tributi - Art. 13 D.Lgs. n.74 del 2000 - Integrale pagamento del debito tributario - Causa di non punibilità - Applicabilità ai procedimenti in corso anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento - Sussistenza - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, la causa di non punibilità contemplata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 158 del 2015 - per la quale i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del decreto 74 del 2000 non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti - è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto ammissibile la rilevabilità della suddetta causa di non punibilità anche nel giudizio di legittimità, rinviando al giudice di merito per la valutazione circa la sussistenza in concreto delle condizioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n.74 del 2000).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)