diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4500 del 09/05/1994 (Rv. 486547 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) | Accordi collettivi nazionali ex art. 48 legge n. 833 del 1978 - Accordo nazionale tipo ex art. 8 legge n. 349 del 1977 - Distinzione - Interpretazione rispettiva - Devoluzione di quella relativa al secondo al giudice del merito - Carattere esclusivo - Fattispecie relativa art. 3 ed alla prima norma transitoria dell'accordo 22 novembre 1979 in tema di revoca dell'incarico concernente l'effettuazione del servizio di medicina scolastica.
Stato
decisa il 1994-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486547-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura)

A differenza di quanto avviene in tema di accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e concernenti il trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale, le cui disposizioni partecipano della natura normativa propria del d.P.R. che li rende esecutivi; l'interpretazione delle norme dell'accordo nazionale tipo stipulato ai sensi dell'art. 8 della legge 29 giugno 1977 n. 349 (la quale ha fissato norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria) - accordo al quale devono conformarsi le suddette convenzioni nazionali uniche - è riservata, stante la sua natura contrattuale, al giudice del merito, salva la verifica, in sede di legittimità del rispetto dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. e dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione sufficiente e logica. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo la quale, in base al combinato disposto dall'art. 3 e della prima norma transitoria dell'accordo nazionale sottoscritto il 22 novembre 1979, doveva ritenersi legittima la revoca, da parte del Comune, di un incarico concernente l'effettuazione del servizio di medicina scolastica in quanto il sanitario interessato era privo del requisito dell'iscrizione all'albo dei medici della provincia, requisito il cui possesso è previsto, ai sensi dell'art. 3 cit., "a pena di nullità della domanda e di ogni altro provvedimento conseguente", e rispetto al quale alcuna deroga è consentita dalla norma transitoria).

Riferimenti normativi: Legge 29/06/1977 num. 349 art. 8 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)