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Sez. 2, Sentenza n. 1140 del 12/04/1972 (Rv. 357582 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - INFERMITA DI DURATA INCERTA - SUFFICIENZA - POSSIBILITA DI GUARIGIONE A SEGUITO DI CURE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357582-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - INFERMITA DI DURATA INCERTA - SUFFICIENZA - POSSIBILITA DI GUARIGIONE A SEGUITO DI CURE - IRRILEVANZA.*

Il concetto di permanenza della riduzione della capacita di guadagno, cui fa riferimento l'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, non deve essere confuso con il concetto di irreversibilita dello stato morboso, che si ricollega alla impossibilita di curare la malattia con appropriati mezzi clinici; e pero, mentre per ritenere sussistente il requisito della permanenza e sufficiente che la condizione di invalidita sia riferibile ad una infermita di durata incerta ed indeterminata, ed, in ogni caso, non breve, per contro, non basta a fare escludere la sussistenza di tale requisito la mera ipotizzabilita di un miglioramento o di una guarigione a seguito di successive cure mediche. (Conf 2721'70, mass n 349188).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)