diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4496 del 24/02/2010 (Rv. 611861 - 01)

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Deposito bancario di titoli in amministrazione - Cointestazione - Conseguenze - Rapporti interni tra i depositanti - Disciplina di cui all'art. 1298, secondo comma, cod. civ. - Presunzione "iuris tantum" di comproprietà - Superamento - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611861-01

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE

In caso di deposito bancario di titoli in amministrazione cointestato ai coniugi, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall'art. 1298, secondo comma, cod. civ., sicché le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente. Per vincere la predetta presunzione, non è sufficiente la prova di aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro utilizzato per l'acquisto dei titoli, valendo la cointestazione a rendere solidale il credito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo o di entrambi i coniugi, ed essendo, invece, dirimente la prova della pertinenza esclusiva, in base al titolo di acquisto, del denaro versato in capo a uno dei contestatari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298 com. 2, Cod. Civ. art. 1854, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)